Legge 29 marzo 2001, n. 135
"Riforma della legislazione nazionale del turismo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i principi
fondamentali e gli strumenti della politica del
turismo in attuazione degli articoli 117 e 118
della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56
del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per
lo sviluppo economico e occupazionale del Paese
nel contesto internazionale e dell'Unione
europea, per la crescita culturale e sociale
della persona e della collettivita' e per
favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva
dell'offerta del sistema turistico nazionale,
regionale e locale, anche ai fini
dell'attuazione del riequilibrio territoriale
delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i
beni culturali e le tradizioni locali anche ai
fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
settore turistico con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese e al fine di migliorare
la qualita' dell'organizzazione, delle strutture
e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli
ostacoli che si frappongono alla fruizione dei
servizi turistici da parte dei cittadini, con
particolare riferimento ai giovani, agli anziani
percettori di redditi minimi ed ai soggetti con
ridotte capacita' motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai
servizi turistici anche attraverso
l'informazione e la formazione professionale
degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali,
nelle loro diverse ed autonome espressioni
culturali ed associative, e delle associazioni
pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali
e delle economie marginali e tipiche in chiave
turistica nel contesto di uno sviluppo rurale
integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi,
la documentazione e la conoscenza del fenomeno
turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui
mercati mondiali, valorizzando le risorse e le
caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di
cui alla presente legge nel rispetto degli
statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base
del principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge
15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e
delle province nei corrispondenti ambiti
territoriali con particolare riguardo
all'attuazione delle politiche intersettoriali
ed infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell'offerta turistica;
riconoscono altresi' l'apporto dei soggetti
privati per la promozione e lo sviluppo
dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117
della Costituzione, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in
materia di turismo e di industria alberghiera
sulla base dei principi di cui all'articolo 1
della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato
in materia di turismo, fino alla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per i fini di cui al presente
comma, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato cura in particolare
il coordinamento intersettoriale degli
interventi statali connessi al turismo, nonche'
l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'
promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo
rilievo nazionale. Allo stesso Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
spetta la rappresentanza unitaria in sede di
Consiglio dell'Unione europea in materia di
turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Presidente del
Consiglio dei ministri definisce, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i
principi e gli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e'
adottato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le associazioni di categoria degli
operatori turistici e dei consumatori. Lo schema
di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica ai fini della
espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto,
al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto
turistico e la tutela dei consumatori, delle
imprese e delle professioni turistiche,
stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo
dei servizi di informazione e di accoglienza ai
turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche operanti nel settore e delle
attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su
tutto il territorio nazionale delle imprese
turistiche per le quali si ravvisa la necessita'
di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere
di albergo e delle unita' abitative delle
residenze turistico-alberghiere e delle
strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi
offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni
e le associazioni che svolgono attivita'
similare, il livello minimo e massimo da
applicare ad eventuali cauzioni, anche in
relazione ad analoghi standard utilizzati nei
Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su
tutto il territorio nazionale delle professioni
turistiche per le quali si ravvisa la necessita'
di profili omogenei ed uniformi, con particolare
riferimento alle nuove professionalita'
emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle
attivita' ricettive gestite senza scopo di
lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle
attivita' di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni
demaniali e delle loro pertinenze concessi per
attivita' turistico-ricreative, di
determinazione, riscossione e ripartizione dei
relativi canoni, nonche' di durata delle
concessioni, al fine di garantire termini e
condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo
delle attivita' imprenditoriali, assicurando
comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi
forniti dalle imprese che operano nel settore
del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli
esami di abilitazione all'esercizio delle
professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi'
principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in
campo turistico di cui deve tenere conto il
Comitato interministeriale per la programmazione
economica nello svolgimento dei compiti ad esso
assegnati, con particolare riferimento
all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione
turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi
turistici locali, come definiti dall'articolo 5,
nonche' dei sistemi o reti di servizi, di
strutture e infrastrutture integrate, anche di
valenza interregionale, ivi compresi piani di
localizzazione dei porti turistici e degli
approdi turistici di concerto con gli enti
locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo
sviluppo di circuiti qualificati a sostegno
dell'attivita' turistica, quali campi da golf,
impianti a fune, sentieristica attrezzata e
simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e
l'aggiornamento della Carta dei diritti del
turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture
turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo
delle attivita' economiche, in campo turistico,
attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e
comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed
integralita' delle modalita' attuative, di
efficienza, economicita' e semplificazione
dell'azione amministrativa, di sussidiarieta'
nei rapporti con le autonomie territoriali e
funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 4, da' attuazione ai principi e agli
obiettivi stabiliti dalla presente legge e
contenuti nel decreto di cui al medesimo comma
4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli
interessi unitari non frazionabili, in materia
di liberta' di impresa e di tutela del
consumatore, le disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 6, alle
regioni a statuto ordinario, fino alla data di
entrata in vigore di ciascuna disciplina
regionale di attuazione delle linee guida,
adottata secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al
decreto di cui al comma 4 si applicano le
medesime procedure previste dall'articolo 44 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dalla presente legge. I termini previsti da tali
disposizioni sono ridotti alla meta'.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E' istituita la Conferenza nazionale del
turismo. La Presidenza del Consiglio dei
ministri indice almeno ogni due anni la
Conferenza, che e' organizzata dal Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti
montani (UNCEM), del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre
autonomie territoriali e funzionali, i
rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici,
dei consumatori, del turismo sociale, delle
associazioni pro loco, delle associazioni senza
scopo di lucro operanti nel settore del turismo,
delle associazioni ambientaliste e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori. La
Conferenza esprime orientamenti per la
definizione e gli aggiornamenti del documento
contenente le linee guida. La Conferenza,
inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione
delle linee guida, con particolare riferimento
alle politiche turistiche e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di
favorire il confronto tra le istituzioni e le
rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi
di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in almeno quattro lingue,
sentite le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali del settore turistico, nonche' le
associazioni nazionali di tutela dei consumatori
contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per
quanto riguarda la fruizione di servizi
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli
relativi alla nautica da diporto, comunque
effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle
forme di arbitrato e di conciliazione per i casi
di inadempienza contrattuale dei fornitori
dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi
all'acquisizione di diritti di godimento a tempo
parziale dei beni immobili a destinazione
turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione
esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale
utente dei mezzi di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei
servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente delle agenzie di viaggio e
turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti
turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative,
sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie
e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei
diritti e per contattare le relative competenti
associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia
di rispetto e tutela del sistema turistico ed
artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le
consuetudini praticati a livello locale e ogni
altra informazione che abbia attinenza con la
valorizzazione, la qualificazione e la
riconoscibilita' del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, al
decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di
attuazione della direttiva 94/47/CE, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e'
sostituita dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con
destinazione alberghiera, o parte di esso, per
uso abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto
oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il
venditore non avente la forma giuridica di
societa' di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e
non avente sede legale e sedi secondarie nel
territorio dello Stato e' obbligato a prestare
fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia
della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a
prestare fidejussione bancaria o assicurativa
allorquando l'immobile oggetto del contratto sia
in corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa
menzione nel contratto a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono
imporre all'acquirente la preventiva escussione
del venditore".
3. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, singolarmente o in
forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, costituiscono le commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori ed utenti inerenti la fornitura di
servizi turistici. E' fatta salva la facolta'
degli utenti, in caso di conciliazione per la
risoluzione di controversie con le imprese
turistiche, di avvalersi delle associazioni dei
consumatori.