IL COSTO DEL LAVORO
@ L’Imponibile
contributivo.
@
Le aliquote contributive I.N.P.S.
@
Altri elementi che compongono il costo del
lavoro.
@
Uno schema di calcolo del costo in formato xls.
@ Sgravi
ed agevolazioni contributive principali.
Gia’ una idea se pure approssimativa,
sull’incidenza dei tributi e dei contributi la
potremmo avere osservando il prospetto di
retribuzione presentato su queste pagine e
confrontando la retribuzione LORDA che il datore
di lavoro deve erogare al dipendente (quindi al
lordo di ogni contributo ed imposta pagate dal
lavoratore) con la retribuzione NETTA,
scaturente cioe’ dal calcolo di tutte le
ritenute della busta paga.
Si puo’ notare come gia’ in sede di busta
paga il peso delle ritenute sia tale che le
Aziende, per retribuire uno stipendio netto pari
a 1, debbano erogare un importo pari a 1,4.
E questo e’ solo un esempio molto relativo:
si tenga presente che, data la progressione
delle aliquote fiscali in base al reddito, piu’
il dipendente percepisce uno stipendio maggiore,
piu’ il rapporto 1:1,4 tende ad aumentare.
L’analisi del costo del lavoro comunque non
si esaurisce in maniera cosi’ semplice; quanto
sopra puo’ comunque introdurre degnamente
l’argomento.
.
ANALISI DEL COSTO DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO.
- Lo stipendio lordo costituisce la prima voce della sommatoria
di tutti gli elementi costituenti il costo del lavoro: infatti e’
la reale erogazione che il datore di lavoro effettua al
dipendente.
- I contributi previdenziali ed assistenziali:
- sono i contributi che il datore di lavoro ed il dipendente
versano (quest’ultimo tramite il datore) agli enti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L., Casse
di Assistenza istituite per Contratto di Categoria (ad esempio le
Casse Edili), I.N.P.D.A.I., ecc.
- Il costo e’ costituito solamente dai contributi a carico del
datore di lavoro, in quanto quelli a carico del lavoratore
subordinato sono gia’ compresi nel suo stipendio lordo (gia’ messo
in conto) e vengono detratti da esso.
L’IMPONIBILE E LE VOCI ESENTI DA CONTRIBUZIONE
I contributi vengono calcolati sull’Imponibile Contributivo,
che non e’ esattamente la somma delle voci di competenza erogate
al lavoratore. Nell’imponibile contributivo NON vengono comprese
alcune voci di retribuzione che godono di un particolare regime di
esenzione come:
- le indennita’ di trasferta senza o con parziale rimborso delle
spese sotenute o totalmente rimborsate; sono esenti per il 100%
del loro ammontare nei limiti consentiti dalla Legge;
- le indennita’ corrisposte ai trasfertisti fissi, cioe’ quei
lavoratori che per esplicita specifica del contratto sono tenuti a
prestare la loro opera in luoghi sempre variabili e diversi
(piazzisti, informatori scientifici..ecc): in detto caso l’indennita’
di trasferta loro erogata e’ imponibile per il 50% del suo
ammontare.
- Le indennita’ di trasferimento per il 50% del loro ammontare
fino ad un tetto massimo di lire 3.000.000 per l’Italia e lire
9.000.000 per l’estero.
- Le liberalita’ corrisposte dall’Azienda alla generalita’ dei
dipendenti, nel limite di lire 500.000 per ogni periodo d’imposta,
oppure i sussidi occasionali corrisposti al dipendente in
occasione di gravi e rilevanti esigenze personali e familiari,
oppure a coloro che sono vittime dell’usura.
- Il vitto, le indennita’ sostitutive di mensa fino a Lire
10.240 giornaliere per i lavoratori che lavorano in unita’
produttive ove non esiste una struttura di ristorazione oppure per
i cantieri edili. Il buono pasto o ticket restaurant sempre fino a
lire 10.240 giornaliere. La somministrazione del pasto attraverso
le mense aziendali.
- Il servizio di trasporto dei dipendenti, organizzato dal
datore di lavoro.
- I premi di risultato, o elementi variabili della retribuzione
(o elemento economico territoriale, in edilizia) che vengono
previsti dai Contratti Aziendali o Territoriali in base a
determinati indici di produttivita’ e competitivita’, e dei quali
ne sono incerte la corresponsione e l’ammontare: tale esenzione
spetta per un importo pari, per il 1999, al 3% della retribuzione
imponibile annua del dipendente e sugli importi decontribuiti va
versato da parte del datore di lavoro un contributo di
solidarieta’ pari al 10%.
- Le indennita’ risarcitorie di danni biologici, indennita’
corrisposte al dipendente reintegrato in azienda a seguito di
giudizio, che decide di non rientrare al lavoro, stabilite per
sentenza.
- Le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro, per esempio il trattamento di fine rapporto,
incentivazioni all’esodo dei dipendenti: rimane imponibile l’indennita’
sostitutiva di preavviso erogata per decesso del lavoratore, agli
eredi.
- Altre erogazioni, meno ricorrenti, che in questa sede ometto
di elencare.
Rientrano invece nel’imponibile contributivo tutte le
erogazioni in natura ("fringe benefits") che il datore di lavoro
riconosce al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, quali
l’uso promiscuo dell’autovettura, imponibile nella misura del 30%
della tariffa ACI corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km
annui, oppure i fabbricati concessi in uso gratuito o comodato.
Rientra inoltre nell’imponibile contributivo il 15%
dell’importo dei contributi versati dai datori di lavoro alle
casse edili (fatta eccezione per le quote di adesione contrattuali
che non sono imponibili ai fini del calcolo del 15%)
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE I.N.P.S.
Il ventaglio delle aliquote contributive I.N.P.S. e’ molto
vasto e si suddivide per categorie che vanno dall’industria
generale all’industria edile, dall’artigianato al commercio.
Sull’imponibile contributivo di cui sopra si calcola l’aliquota a
carico della Ditta. Dette aliquote, non vengono riportate in
questa sede ma possono venire ricercate nel sito del ministero del
lavoro.
Questi contributi vengono versati ai seguenti titoli:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- Disoccupazione
- Fondo garanzia TFR
- Assegni familiari
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria (nei
casi previsiti)
- Mobilita’ (nei casi previsti)
- Indennita’ di malattia (nei casi previsti)
- Indennita’ di maternita’
A partire dal 1999 sono stati soppressi in diversi settori come
l’Industria, i contributi per :
- Asili nido
- TBC
- ENAOLI (assistenza agli orfani)
E’ stato inoltre soppresso il contributo dello 0,35% ex-GESCAL.
All’I.N.P.S. vanno versate anche altre tipologie di contributi,
quando ricorrono le condizioni, tra le quali, a carico del datore
di lavoro, ricordiamo:
- Contributo per il lavoro straordinario. E’ suddiviso in tre
aliquote differenti e viene calcolato sulle ore eccedenti l’orario
normale di lavoro settimanale. L’imponibile per il calcolo del
contribuito e’ costituito dal prodotto delle ore straordinarie
effettuate dal lavoratore per la paga oraria lorda corrisposta al
dipendente stesso in caso di lavoro normale. Il contributo e’
contraddistinto da tre fasce orarie:
straordinario fino a 44 ore settimanali, contributo del 5%
sulla retribuzione ordinaria per le ore eccedenti le 40 e fino a
44;
straordinario dalla 45a alla 48a ora settimanale, contributo
del 10% calcolato sul prodotto delle ore di straordinario
eccedenti le 44 e fino a 48 settimanali per la retribuzione oraria
ordinaria;
straordinario oltre le 48 ore settimanali, se consentito,
contributo del 15% sull’imponibile calcolato con i medesimi
criteri (retribuzione ordinaria oraria per le ore eccedenti la
48a.)
- Contributo di solidarieta’ sui premi di risultato
decontribuiti.
Ne abbiamo parlato sul link relativo all'Elemento Economico
Territoriale (analisi della retribuzione). Trattasi di quegli
elementi della retribuzione che hanno caratteristiche di
incertezza nella corresponsione e nell'importo, perche' stabiliti
contrattualmente a livello aziendale o territoriale sulla base
dell'andamento economico e produttivo del settore. Su dette
retribuzioni grava il "contributo di solidarieta' del 10%", ma
sono escluse dalla base imponibile ordinaria fino alla concorrenza
del 3% (per il 1999) della retribuzione anuale imponibile del
dipendente.
- Contributo di solidarieta’ sulle somme versate dal datore di
lavoro a Casse e Fondi integrativi assistenziali o previdenziali.
Sulle somme versate dal datore di lavoro alle Casse integrative
previdenziali ed assistenziali e' dovuto il contributo di
solidarieta' pari al 10% degli importi versati al fondo.
- Contributo addizionale sulla Cassa Integrazione autorizzata
dall’I.N.P.S.
In caso di richieste di Integrazione Salariale Ordinaria,
quando queste vengano autorizzate dall'I.N.P.S. per eventi non
evitabili nulla e' dovuto a titolo di contributo. Generalmente le
richieste d'integrazione salariale per eventi meteorologici, non
sono soggette a contributo aggiuntivo, peche' non evitabili. Altre
integrazioni salariali, come ad esempio quelle per mancanza
temporanea di lavoro o per sospensione della produzione dovuta a
carenze progettuali imputabili a Committenti pubblici, vengono
solitamente autorizzate, ma scontano il contributo addizionale
perche' ritenute dall'I.N.P.S. oggettivamente evitabili . In
quest'ulitmo caso, il contributo e' dovuto nella misura dell' 8%
dell'integrazione salariale corrisposta dalle aziende industriali
in genere, ridotta al 4% per le Imprese con meno di 50 dipendenti,
mentre per le Imprese edili e lapidee detto contributo e' pari al
5%