REGOLAMENTO SUPERENALOTTO | REGOLAMENTO SUPERSTAR | GESTIONE SUPERSTAR
Regolamento ufficiale SuperStar del Superenalotto
Approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957 e, da ultimo, modificato con Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452
REGOLAMENTO DELLA FORMULA DI GIOCO OPZIONALE
<<SUPERSTAR>>
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del 9 luglio 1957 adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il tesoro con cui è stato istituito un concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e sue successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di detto concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato "Enalotto";
Visto il decreto del Ministro delle finanze – n. III/7/109/96 del 22 gennaio 1996 – con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.A. avente ad oggetto la gestione da parte di detta Società per conto dello Stato del concorso pronostici "Enalotto", abbinato al gioco del lotto;
Visto il decreto direttoriale – n. Udg/145/Ris del 27 settembre 2004 – con cui è stato approvato l’atto aggiuntivo, stipulato il 20 settembre 2004, tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.A. alla menzionata convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l’articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto articolo 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l’art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari anche al concorso a pronostici Enalotto;
Considerati gli andamenti di mercato del concorso a pronostici Enalotto e gli elementi di valutazione forniti anche dal concessionario;
DISPONE
Articolo 1
Oggetto
Il presente decreto istituisce e definisce la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto di cui all’art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, indicato in premessa. Il giocatore può partecipare alla predetta formula di gioco, denominata SuperStar, alle condizioni e con le modalità previste dall’articolo 2.
Articolo 2*
Caratteristiche e disciplina della formula di gioco opzionale "SuperStar"
- 8. I premi istantanei sono determinati
ed assegnati in modo casuale dal sistema
centrale del Concessionario, con la
frequenza di un premio ogni 500
(cinquecento) combinazioni convalidate con
l’opzione per la formula di gioco
"SuperStar".
Quando una delle combinazioni SuperStar genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.
Per ogni milione di combinazioni convalidate con l’opzione per la formula di gioco "SuperStar", sono assegnati 2.000 premi istantanei, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel concorso in chiusura medesimo. Tali premi, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono così distribuiti:
- premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila): almeno 1;
- premi di importo pari ad euro 1.000,00 (mille): almeno 2;
- premi di importo pari ad euro 500,00 (cinquecento): almeno 5;
- premi di importo pari ad euro 100,00 (cento): almeno 10;
- premi di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta): almeno 100;
- premi di importo pari ad euro 10,00 (dieci): almeno 500;
- premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque): almeno 1.000 e non più di 1.382.
Ogni serie di 2.000 premi istantanei relativi ad un milione di giocate convalidate deve essere completamente assegnata, prima di dar luogo alla distribuzione dei 2.000 premi successivi, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nella equidistribuzione dei premi istantanei.
In funzione dell’andamento del Fondo di Riserva e del valore della relativa giacenza, il numero dei premi di importo da euro 10,00 (dieci) e fino ad euro 10.000,00 (diecimila) può essere opportunamente incrementato di una o più unità secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 16 del presente articolo.
Il numero dei premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) è sempre dato dalla differenza tra i 2.000 premi totali assegnati ogni milione di combinazioni e la somma del numero dei premi riferiti a tutti gli altri importi.
Il giocatore può riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove è stata effettuata la giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di euro 10.000,00 (diecimila) che si riscuote secondo le modalità previste per le vincite Enalotto di tale importo.
In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il premio stesso non potrà più essere riscosso. Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non può essere più annullata.
9. Le giocate in abbonamento danno diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e a riscuotere gli stessi alle medesime condizioni previste per il concorso in chiusura, in conformità con quanto disposto dal comma 8 del presente articolo.
10. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto attraverso le modalità di cui al comma 4 corrisponde al numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita, relative ai premi SuperStar a punteggio, sono:
- • 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- • 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- • 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- • 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- • 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- • 0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar.
- 11. L’importo dei premi SuperStar a
punteggio è:
- • 5 stella, pari a 25 volte l’importo della vincita ottenuta con i punti 5 al concorso Enalotto;
- • 4 stella, pari a 100 volte l’importo della vincita ottenuta con i punti 4 al concorso Enalotto;
- • 3 stella, pari a 100 volte l’importo della vincita ottenuta con i punti 3 al concorso Enalotto;
- • 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);
- • 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);
- • 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).
- 12. Nel caso in cui il giocatore
consegua una vincita nel concorso Enalotto
di prima categoria (punti 6) o di seconda
categoria (punti 5 più il numero
complementare) ed il numero SuperStar
stampato sulla ricevuta di gioco
corrisponda al numero SuperStar estratto
attraverso le modalità di cui al comma 4,
avrà diritto ad un "SuperBonus" così
determinato:
- • euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di prima categoria più il numero SuperStar;
- • euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di seconda categoria più il numero SuperStar.
In caso di vincita da parte di più giocatori, l’importo di ciascun premio SuperBonus sopraindicato verrà suddiviso in parti uguali fra gli stessi, come è previsto per i vincitori dei premi di prima e seconda categoria del concorso Enalotto.
L’importo del SuperBonus viene attinto dalle risorse previste dal comma 6 del presente articolo.
- 13. I premi SuperStar a punteggio di cui ai commi 10 e 11 e i SuperBonus di cui al comma 12 si sommano alle vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.
- 14. Il pagamento dell’importo dei premi di cui al comma 13 viene effettuato con le medesime modalità e secondo quanto previsto per il concorso Enalotto.
- 15. Il Concessionario garantisce in
ogni caso il pagamento dei premi
istantanei, dei premi SuperStar a
punteggio e dei SuperBonus previsti dalla
formula di gioco SuperStar. Per ogni
singolo concorso, la parte dell’importo
destinato al pagamento dei premi di
ciascun concorso di cui al comma 6 del
presente articolo che dovesse residuare
successivamente alla determinazione delle
vincite pagabili viene accantonata su un
Fondo di Riserva, gestito dal
Concessionario. L’importo accantonato su
tale Fondo, comprensivo degli interessi
maturati, viene utilizzato per:
17. Le giocate a caratura speciale, disciplinate dal decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 ottobre 2004, effettuate per partecipare al gioco opzionale SuperStar non danno diritto alla vincita dei premi istantanei di cui al comma 8 del presente articolo in quanto, in questa ipotesi, la giocata è effettuata direttamente dal Concessionario.
Articolo 3
Efficacia
Il presente decreto avrà efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed effetto dall’avvio della raccolta del concorso Enalotto n. 37 del 28 marzo 2006.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 9 marzo 2006
Giorgio Tino
* Le modifiche apportate all’art. 2 dal decreto direttoriale prot. n. 2006/36778/giochi/Ena del 31 ottobre 2006 avranno effetto dal 12 novembre 2006.